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News

21/02/2017 - Novità in materia di dichiarazioni d'intento - Il nuovo modello deve essere utilizzato per le dichiarazioni relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dall'1.3.2017.

L'art. 20 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha modificato l'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 29.12.83 n. 746, conv. L. 27.2.84 n. 17, in relazione agli obblighi relativi alle dichiarazioni di intento da parte degli esportatori abituali che inten­do­no avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni di beni e servizi senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

A decorrere dalle operazioni, senza applicazione dell'IVA, da effettuare dall'1.1.2015, infatti, gli esportatori abituali devono:

· trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta;

· consegnare la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, al proprio fornitore, ovvero in Dogana.

I fornitori degli esportatori abituali, invece, devono:

· verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento;

· riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.

In attuazione di tale disciplina, con il provv. 2.12.2016 n. 213221, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuo­vo modello di dichiarazione d'intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, nonchè le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Scarica la circolare per maggiori info





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