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18/10/2017 - Codice del Terzo settore - Il codice individua i soggetti e le condizioni necessarie per rientrare in questa nuova categoria, delineando in modo specifico i vincoli "civilistici" che detti enti devono rispettare, nonchè la disciplina fiscale specifica.Sono considerati enti del Terzo settore (ETS), se iscritti nel RUNTS:
· le organizzazioni di volontariato,
· le associazioni di promozione sociale,
· gli enti filantropici,
· le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
· le reti associative,
· le società di mutuo soccorso,
· le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
· le fondazioni,
· gli altri enti di carattere privato diversi dalle società,
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
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