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13/09/2021 - Annullamento automatico dei ruoli sino a 5.000,00 euro - Art. 4 del DL 22.3.2021 n. 41 conv. L. 21.5.2021 n. 69 e DM 14.7.2021Con l’art. 4 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, è stato previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2010, di importo residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro.
L’annullamento è riservato ai contribuenti (persone fisiche e soggetti diversi) che, nel periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro.
Per il perfezionamento dell’annullamento:
· non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
· l’Agente della Riscossione, dopo uno scambio di informazioni con l’Agenzia delle Entrate, lo dispone entro il 31.10.2021.
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