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24/03/2015 - Terreni agricoli montani - Novità del DL 24.1.2015 n. 4 convertito - Esenzione da IMUAi sensi dell’art. 7 co. 1 lett. h) del DLgs. 504/92, alla quale rinvia l’art. 9 co. 8 del DLgs. 23/2011, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate.
Evoluzione normativa
L’art. 4 co. 5-bis del DL 2.3.2012 n. 16 (conv. L. 26.4.2012 n. 44), come sostituito dall’art. 22 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66 (conv. L. 23.6.2014 n. 89), ha demandato ad un decreto interministeriale l’individuazione di un nuovo elenco di Comuni:
- nei quali si applica l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate;
- in sostituzione dell’elenco allegato alla C.M. 14.6.93 n. 9 (originariamente previsto a fini ICI);
- a decorrere dall’anno di imposta 2014.
Con il DM 28.11.2014, pubblicato sul S.O. n. 93 alla G.U. 6.12.2014 n. 284, è stato quindi:
- individuato l’ambito applicativo dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli sulla base dell’alti-tudine del Comune ove sono situati;
- stabilito al 16.12.2014 il termine per il versamento dell’imposta dovuta per il 2014 in base alla nuova disciplina.
Successivamente, il DL 16.12.2014 n. 185 e la L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) hanno prorogato al 26.1.2015 il termine entro cui doveva essere versata l’IMU per l’anno 2014 dei terreni agricoli che, a seguito del DM 28.11.2014, sono assoggettati all’imposta.
A seguito delle critiche sollevate sui nuovi criteri del DM 28.11.2014 e dopo che il TAR del Lazio ha sospeso gli effetti del citato DM, è stato approvato il DL 24.1.2015 n. 4 che:
- ridefinisce i parametri affinché i terreni agricoli possano beneficiare dell’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7 co. 1 lett. h) del DLgs. 504/92;
- ha stabilito al 10.2.2015 il termine di versamento dell’imposta dovuta per il 2014.
Successivamente, in sede di conversione in legge del DL 4/2015, è stato previsto che:
- i soggetti che, entro la scadenza del 10.2.2015, non hanno pagato (in tutto o in parte) l’IMU dovuta per il 2014 sui terreni agricoli ex montani, possono sanare la loro posizione versando la sola imposta, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31.3.2015;
- dall’anno 2014 beneficiano dell’esenzione dall’IMU anche i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della L. 28.12.2001 n. 448;
- dall’anno 2015, è prevista una detrazione di 200,00 euro per i terreni ubicati nei Comuni di cui al nuovo Allegato 0A del DL 4/2015 convertito, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola;
- sono esenti da IMU anche per gli anni successivi al 2014 tutti i terreni a immutabile destina-zione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Con la presente circolare vengono quindi riepilogati, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la ris. 3.2.2015 n. 2/DF:
- i criteri stabiliti dal DL 4/2015 convertito e dal DM 28.11.2014 per beneficiare dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli montani;
- le modalità di determinazione e di pagamento dell’imposta.
Scarica la circolare 18-2015 per maggiori informazioni
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