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27/07/2015 - Richiesta di nuova dilazione dei ruoli EQUITALIA - L'art. 19 del DPR 602/73 prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accertamento esecutivo possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili (dilazione ordinaria) o di 120 rate mensili (dilazione straord.)
L'art. 19 del DPR 602/73 prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accertamento esecutivo possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili (dilazione ordinaria) o di 120 rate mensili (dilazione straordinaria).
Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a 100,00 euro e, per l’accesso alla dilazione, non è mai richiesta la prestazione di garanzia sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria, a prescindere dall’entità del debito che si intende dilazionare.
Tale istituto opera per qualsiasi tipo di imposta e per i contributi previdenziali, quindi può riguardare, ad esempio, l’IRPEF, l’IRES, l’IVA, l’imposta di registro, l’IMU e i contributi INPS.
La disciplina della rateazione richiede che il debitore dimostri lo stato di temporanea difficoltà finanziaria
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