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mediazioneL'espansione della conflittualità nel mondo economico ha portato ad una graduale valorizzazione dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie commerciali, non solo quelle tra imprese e consumatori/utenti, ma anche tra le stesse imprese.
La conciliazione, com'è noto, è uno strumento di risoluzione delle controversie che consiste in una negoziazione gestita dalle parti in lite, facilitata e guidata da un soggetto terzo e neutrale, il conciliatore.
Nella conciliazione si giunge al componimento della controversia non già attraverso l'imposizione di una decisione da parte di un soggetto terzo (giudice o arbitro), ma attraverso una soluzione elaborata e voluta di comune accordo dalle stesse parti. Pertanto, il fenomeno della conciliazione costituisce una tipica espressione dell'autonomia negoziale delle parti, sia quando l'atto finale si perfeziona davanti al Giudice, nell'ambito di un processo ordinario, sia, a maggior ragione, quando questa è stragiudiziale .
L'articolo 1 del D.lgs. definisce "mediazione" l'attività comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il termine "conciliazione" identifica la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.
L'articolo 2 specifica l'ambito di applicazione, ossia le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.
Per quanto attiene alla procedura, l'articolo 4 prevede che la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione. Di grande rilievo, per i potenziali effetti positivi che potrà avere, è la previsione dell'obbligo dell'avvocato nel primo colloquio con l'assistito, a informarlo della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali previste.
In merito ai settori ove è prevista la condizione di procedibilità, l'eventuale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo tempestivamente depositato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
A prescindere dalla condizione di procedibilità, il giudice valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti, può in qualunque momento invitare la parti con ordinanza a procedere alla mediazione. Tale invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Nel caso in cui le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine massimo per la procedura di mediazione previsto dall'articolo 6.
L'obiettivo del legislatore è quello di allargare ad una vasta serie di rapporti la condizione di procedibilità, sul presupposto che solo una simile estensione possa garantire alla nuova disciplina una reale spinta deflattiva e contribuire quindi alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie.
L'articolo 5 evidenzia che dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di conciliazione presso la segreteria dell'Organismo.
Fortemente innovativa è l'indicazione della durata massima della procedura di mediazione che deve avere una durata non superiore a quattro mesi.
Tale termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa, L'articolo 9 disciplina il dovere di riservatezza alla base di tutta la procedura di mediazione. A tal fine tutti gli operatori dell'Organismo sono tenuti all'obbligo di assoluta riservatezza rispetto alla dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione. Di grande incisività è la disciplina di cui all'articolo 10 che prevede l'inutilizzabilità, nell'eventuale giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso della procedura.
Nel caso di esito positivo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Nel caso di esito negativo, su espressa richiesta delle parti, il mediatore formula una proposta di conciliazione ed informa le parti della possibili conseguenze di tale conclusione negativa. In questo caso la proposta di conciliazione è comunicata alla parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, sempre per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
La valenza esecutiva dell'accordo finale viene specificata nell'articolo 12. A tal fine il verbale è omologato, previo accertamento della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo. Tale verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
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